
C.I.L.
Buona sera e ben ritrovati per il secondo articolo di tre dedicati all'edilizia libera.
Oggi parliamo di C.I.L.
C.I.L. significa “ comunicazione di inizio lavori” e serve per comunicare al proprio municipio o comune di appartenenza l’ inizio di una attività edilizia.
Si tratta di una semplice comunicazione redatta dal proprietario dell’ immobile e consegnata anche in maniera telematica all’ ufficio tecnico del comune interessato dall’ intervento edilizio.
Solitamente ogni comune mette a disposizione questo modulo sul proprio sito internet al servizio dei cittadini.
Comunque potete anche scaricarlo qui.
Necessitano di C.I.L. tutte quelle attività che rientrano nella cosiddetta “edilizia libera” individuate nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all’ articolo 6, comma 2, articoli b, c, d, e,
che potete leggere qui
ovvero:
- Interventi di manutenzione straordinaria:
Opere che soddisfano esigenze temporanee, rimosse entro un termine di 90 giorni.
Pavimentazioni e finiture di parti esterne.
Installazione di pannelli solari fotovoltaici tranne che in centro storico o di particolare pregio artistico o ambientale (zona A).
Aree di gioco ed elementi di arredo di pertinenza non a scopo di lucro.
Quindi stiamo parlando di realizzazione di opere che prima non erano presenti ed opere correlate ad esse.
Facciamo qualche esempio:
Posso realizzare la pavimentazione del cortile in autobloccanti che prima era in ghiaia.
Poso costruire un parco giochi in giardino per mio figlio, oppure aggiungere elementi di arredo come alberi o cespugli, panchine, un pergolato in legno per mangiare.
Posso installare dei pannelli solari.
Posso inoltre edificare opere temporanee come ad esempio i ponteggi per effettuare manutenzioni e restauri in altezza.
Come possiamo notare, a differenza di quanto si possa fare senza una comunicazione e che abbiamo visto nell’ articolo precedente, con la C.I.A. iniziamo decisamente a creare opere che prima non esistevano.
Anche se per questo tipo di lavori non occorre la firma di un tecnico abilitato, dobbiamo sempre tenere presente le prescrizioni degli strumenti tecnici comunali, le norme di sicurezza , le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Ora vediamo la prassi di utilizzo di una C.I.L. ed i tempi.
- Il proprietario consegna la pratica all’ ufficio tecnico del comune interessato dalle opere (sportello unico per l’ edilizia) e fa protocollare la pratica pagando i diritti di segreteria.
- I lavori è possono iniziare subito. Come abbiamo visto non bisogna più aspettare il silenzio – assenso di 30 giorni da parte del comune.
- Alla fine dei lavori occorre consegnare la fine lavori in comune.
Puoi scaricare il modulo qui.
C.I.L. IN SANATORIA
Nel caso in cui i lavori vengano effettuati senza previa comunicazione, è possibile presentare una C.I.L. in sanatoria pagando una multa di 1.000 € esclusi i diritti di segreteria per sanare la situazione esistente.
E’ possibile inoltre presentare la C.I.L. in corso d’ opera. In questo caso la multa è intorno ai 300 €.
Mi raccomando come al solito, nel caso avessimo dubbi rivolgiamoci sempre ad un tecnico abilitato competente e di fiducia, infatti nel caso in cui gli interventi realizzati non ricadano in questo tipo di attività (edilizia libera) si va davvero incontro a sanzioni anche penali con rimozione e demolizione dell’ opera e arresto fino a 2 anni, oltre che la multa molto salata anche fino a 50.000 €.
Se siete in cerca di informazioni immediate potete contattare il mio esperto di pratiche:
Geom. Davide Rossetto email: studiotecnicorossetto@gmail.com
Spero di essere stato chiaro e utile.
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Chi ben comincia è a metà dell’opera…
Buona giornata a tutti…
C.I.L.
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