C.I.L.A.

Buona sera e ben ritrovati per il terzo e ultimo articolo dedicato all’edilizia libera.

Oggi parliamo di C.I.L.A.

C.I.L.A. significa “comunicazione di inizio lavori asseverata” e serve per comunicare al proprio municipio o comune di appartenenza l’inizio di una attività edilizia.

A differenza della C.I.L., della quale abbiamo parlano nell’ articolo precedente, si tratta di una comunicazione redatta da un tecnico abilitato e consegnata all’ ufficio tecnico del comune interessato dall’ intervento edilizio.

La C.I.L.A. è asseverata” , cioè sottoscritta da un tecnico abilitato.

Solitamente ogni comune mette a disposizione questi  moduli sul proprio sito internet al servizio dei cittadini.

Comunque potete anche scaricarlo qui

Necessitano di C.I.L.A. tutte quelle attività che rientrano nella cosiddetta “edilizia libera” individuate nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all’ articolo 6, comma 2, articoli a, e bis.

Potete leggerlo qui

ovvero:

  • Interventi di manutenzione straordinaria:

Rinnovare e sostituire parti non strutturali degli edifici.

Aprire porte e spostare muri.

Realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa.

Cosa contiene una C.I.L.A. ?

Domanda compilata con firma del proprietario.
Atto di proprietà.
Progetto dell’ opera.
Documentazione catastale (visura e planimetria);
Relazione tecnica dettagliata firmata dal tecnico abilitato.
Elaborati progettuali .
Comunicazione Impresa esecutrice.

D.U.R.C. dell’ impresa esecutrice.

Chi presenta la C.I.L.A. ?

Il  tecnico abilitato che si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

Quali sono i tempi di attesa per eseguire le opere ?

Le opere possono iniziare dal momento dell’ atto del protocollo della pratica da parte del comune.

Come possiamo dedurre, questa pratica edilizia è molto importante in quanto ci permette di compiere opere complete come ad esempio la ristrutturazione di un appartamento e permette alle amministrazioni di tenere sotto controllo le operazioni edilizie nel proprio comune.

I nuovo modulo C.I.L.A. unifica i moduli in uso in tutti i comuni italiani e semplifica in maniera decisa le precedenti pratiche (D.I.A.) molto più lente.

E’ obbligatorio presentare una variazione catastale entro 30 giorni dalla fine delle opere nel caso in cui si verifichi un cambiamento della distribuzione ed uso dei locali.

Infatti  dal 2010 negli atti di compravendita, la situazione reale deve essere uguale e conforme a quella scritta nei registri  catastali, pena una bella multa.

C.I.L.A. IN SANATORIA

Nel caso in cui i lavori vengano effettuati senza previa comunicazione, è possibile presentare una C.I.L.A. in sanatoria pagando una multa di 1.000 € esclusi i diritti di segreteria per sanare la situazione esistente.

E’ possibile inoltre presentare la C.I.L.A. in corso d’ opera. In questo caso la multa è intorno ai 300 €.

Mi raccomando come al solito, nel caso avessimo dubbi rivolgiamoci sempre ad un tecnico abilitato competente e di fiducia, infatti nel caso in cui gli interventi realizzati non ricadano in questo tipo di attività (edilizia libera) si va davvero incontro a sanzioni anche penali con rimozione e demolizione dell’ opera  e arresto fino a 2 anni, oltre che la multa molto salata anche fino a 50.000 €.

Se siete in cerca di informazioni immediate potete contattare il mio esperto di pratiche:

Geom. Davide Rossetto email: studiotecnicorossetto@gmail.com

Spero di essere stato chiaro e utile.

Se questo articolo ti è piaciuto puoi condividerlo cliccando sui pulsanti dei social ( a te non costa nulla ma per me è molto importante) e se lo desideri puoi scrivere la tua mail nel form sottostante per non perderti i prossimi .

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Chi ben comincia è a metà dell’opera…

Buona giornata a tutti…

 

C.I.L.A.

C.I.L.

Buona sera e ben ritrovati per il secondo articolo di tre dedicati all'edilizia libera.

Oggi parliamo di C.I.L.

C.I.L. significa “ comunicazione di inizio lavori” e serve per comunicare al proprio municipio o comune di appartenenza l’ inizio di una attività edilizia.

Si tratta di una semplice comunicazione redatta dal proprietario  dell’ immobile e consegnata anche in maniera telematica all’ ufficio tecnico del comune interessato dall’ intervento edilizio.

Solitamente ogni comune mette a disposizione questo modulo sul proprio sito internet al servizio dei cittadini.

Comunque potete anche scaricarlo qui.

Necessitano di C.I.L. tutte quelle attività che rientrano nella cosiddetta “edilizia libera” individuate nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all’ articolo 6, comma 2, articoli b, c, d, e,

che potete leggere qui

ovvero:

  • Interventi di manutenzione straordinaria:

Opere che soddisfano esigenze temporanee, rimosse entro un termine di 90 giorni.

Pavimentazioni e finiture di parti esterne.

Installazione di pannelli solari fotovoltaici tranne che in centro storico o di particolare pregio artistico o ambientale (zona A).

Aree di gioco ed elementi di arredo di pertinenza non a scopo di lucro.

Quindi stiamo parlando di realizzazione di opere che prima non erano presenti ed opere correlate ad esse.

Facciamo qualche esempio:

Posso realizzare la pavimentazione del cortile in autobloccanti che prima era in ghiaia.

Poso costruire un parco giochi in giardino per mio figlio, oppure aggiungere elementi di arredo come alberi o cespugli, panchine, un pergolato in legno per mangiare.

Posso installare dei pannelli solari.

Posso inoltre edificare opere temporanee come ad esempio i  ponteggi per effettuare manutenzioni e restauri in altezza.

Come possiamo notare, a differenza di quanto si possa fare senza una comunicazione e che abbiamo visto nell’ articolo precedente, con la C.I.A. iniziamo decisamente a creare opere che prima non esistevano.

Anche se per questo tipo di lavori non occorre la firma di un tecnico abilitato, dobbiamo sempre tenere presente le prescrizioni degli strumenti tecnici comunali, le norme di sicurezza , le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ora vediamo la prassi di utilizzo di una C.I.L. ed i tempi.

  • Il proprietario consegna la pratica all’ ufficio tecnico del comune interessato dalle opere (sportello unico per l’ edilizia) e fa protocollare la pratica pagando i diritti di segreteria.
  • I lavori è possono iniziare subito. Come abbiamo visto non bisogna più aspettare il silenzio – assenso di 30 giorni da parte del comune.
  • Alla fine dei lavori occorre consegnare la fine lavori in comune.

Puoi scaricare il modulo qui.

C.I.L. IN SANATORIA

Nel caso in cui i lavori vengano effettuati senza previa comunicazione, è possibile presentare una C.I.L. in sanatoria pagando una multa di 1.000 € esclusi i diritti di segreteria per sanare la situazione esistente.

E’ possibile inoltre presentare la C.I.L. in corso d’ opera. In questo caso la multa è intorno ai 300 €.

Mi raccomando come al solito, nel caso avessimo dubbi rivolgiamoci sempre ad un tecnico abilitato competente e di fiducia, infatti nel caso in cui gli interventi realizzati non ricadano in questo tipo di attività (edilizia libera) si va davvero incontro a sanzioni anche penali con rimozione e demolizione dell’ opera e arresto fino a 2 anni, oltre che la multa molto salata anche fino a 50.000 €.

Se siete in cerca di informazioni immediate potete contattare il mio esperto di pratiche:

Geom. Davide Rossetto email: studiotecnicorossetto@gmail.com

Spero di essere stato chiaro e utile.

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Buona giornata a tutti…

C.I.L.

 

 

EDILIZIA LIBERA

Buon giorno a tutti voi...

Ho notato che ultimamente quando mi reco a casa dei clienti, per un sopralluogo di lavoro, ma anche parlando con amici, mi capita spesso di sentirmi chiedere informazioni sul tipo di pratica amministrativa per poter procedere con certi  lavori.

Desidero perciò fare chiarezza cominciando dalla parte più semplice.

Esistono alcuni casi di opere che rientrano nella cosiddetta “edilizia libera” individuate nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all’ articolo 6, comma 1, articoli a,b, c, d, e, che non necessitano di alcuna comunicazione al comune.

Potete leggerlo qui

In alcuni casi (ad esempio le tinteggiature delle facciate sono soggette al piano colore comunale) è consigliato comunque redigere e consegnare una lettera in carta semplice, o anche una e-mail, per maggior tutela, indicando la tipologia dei lavori e il periodo temporale.

  • Interventi di manutenzione ordinaria:

Opere di rinnovamento, riparazione o sostituzione di finiture oppure opere atte a integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici.

Eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma dell’ edificio.

Opere temporanee per attività di ricerca.

Movimenti di terra collegati all’ attività agricola.

Serre mobili stagionali per attività agricola.

Quindi parliamo di riparazione, rinnovamento o sostituzione di finiture di edifici.

Facciamo qualche esempio:

In esterno posso tinteggiare le pareti, pulirle, cambiare i serramenti, il cancello, rifare pavimentazioni, riparare recinzioni, riparare o sostituire ringhiere, grondaie e camini, posso anche installare tende da sole e zanzariere.

Se ho un negozio posso cambiare la vetrina e la serranda.

In interno invece posso rifare l’ intonaco, cambiare le piastrelle, tinteggiare, cambiare le porte.

Per quanto riguarda gli impianti posso anche cambiare la caldaia, rifare l’ impianto elettrico ampliandolo con qualche presa e punto luce in più, sostituire i sanitari o aggiungerne di nuovi.

Posso anche cambiare l’ antenna a patto che non stravolgo il contesto urbanistico della città.

Quasi quasi mi monto anche una piccola serra per i pomodori …

Insomma, i lavori che si possono fare senza permessi sono molti, l’ importante è distinguere con precisione la categoria nella quale essi ricadono per non incorrere in sanzioni talvolta anche piuttosto pesanti.

Non dobbiamo sempre preoccuparci di fare qualcosa contro la legge, ma nel caso avessimo un dubbio rivolgiamoci sempre ad un tecnico abilitato di fiducia che ci può aiutare a risolvere la situazione.

Se siete in cerca di informazioni immediate potete contattare il mio esperto di pratiche:

Geom. Davide Rossetto email: studiotecnicorossetto@gmail.com

Spero di essere stato chiaro e utile.

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Buona giornata a tutti…

EDILIZIA LIBERA